Corte di Cassazione: la rateizzazione della cartella non preclude l'impugnazione
Con la sentenza n. 3347/2017, la Corte Suprema è intervenuta su una questione di particolare interesse: la possibilità di impugnare la cartella di pagamento dopo la sua rateizzazione. Ebbene, i giudici di Piazza Cavour sostengono che " costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente . Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Ciò non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perche tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purchè entrambi assolutamente inequivoci". La rateizzazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza”.
La Suprema Corte, sezione 5, con l’Ord. n. 14945 del 08 giugno 2018, esprime un principio opposto a quello espresso dalla Sez. 6 con l’Ordinanza n. 16098/2018.
Ritornata sulla complessa questione della rateazione richiesta all’Agente della Riscossione la Suprema Corte ha affermato che tale dilazione NON è di ostacolo per una successiva impugnazione delle cartelle dilazionate.
Precisamente, il Supremo Consesso ha statuito che: “Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siamo scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass. n. 14945/2018)
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I punti fermi della Cassazione sulla dilazione
Quindi, considerando le recenti pronunce della Cassazione, possiamo inquadrare alcuni punti fermi e univoci:
la dilazione non interrompe la prescrizione (sia per Tributi, sia per Contributi), se NON del tutto corrisposta; salvo che il Contribuente non abbia espressamente precisato che il pagamento di alcune rate era a solo titolo di pagamento parziale (Cass. n. 16098/2018: Cass. n. 14945/2018; Cass. 13506/2018; Cass. n. 18/2018; Cass. n. 7820/2017);
La dilazione non è accettazione del debito e/o acquiescenza del debito (Cass. n. 16098/2018: Cass. n. 14945/2018; Cass. n. 3347/17; Cass. n. 7820/2017; Cass. n. 2197/15; CTR Toscana n. 1745/17; Cass. 6820/16; Cass. n. 22726/16; C. di Stato Ud. Ple. n. 15/13; C di St. n. 4521/13).
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Punto dubbio della Cassazione
Dati per certi i 2 punti sopra indicati (in riferimento alla dilazione con il Fisco e l’istituto della prescrizione), rimane, quantomeno incerto, se la dilazione comporti, oppure non comporti, conoscenza delle cartelle rateizzate. Ciò considerando anche il contrasto delle due ultime pronunce della Suprema Corte: Cass. n. 14945/2018 e Cass. n. 16098/2018.
Per meglio comprendere la questione è opportuno un esempio.
Se un contribuente nel 2012 formulava una dilazione con la Ex Equitalia, ma non la rispettava, tale rateazione non interrompe la prescrizione e non è prova della accettazione del debito (come sopra illustrato).
Tuttavia, tale pagamento dilazionato può essere una forma di conoscenza delle cartelle rateizzate.
Potrebbe, quindi, fare decorrere dal 2012 i 60 giorni per l’impugnazione delle cartelle, mai ricevute. Quindi, oggi (2018), un ricorso fondato sugli estratti di ruolo per fare annullare le cartelle oggetto della dilazione (si ripete cartelle MAI notificate al contribuente) potrebbe rischiare di essere dichiarato inammissibile.